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Transizione 5.0: misura conclusa
Il Piano Transizione 5.0 disciplinato per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 ha concluso il proprio periodo di applicazione. Dal 2026 è operativo il Nuovo Iperammortamento, che sostiene gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Cos'è e cosa prevedeva il Piano Transizione 5.0?
Il piano Transizione 5.0 introduceva un incentivo alla doppia transizione, digitale ed energetica, dei processi produttivi, a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025. Si collocava in continuità con il Piano Transizione 4.0, che proseguiva a promuovere, con le aliquote già previste, l’acquisto di beni materiali e immateriali funzionali all’implementazione del paradigma 4.0.
La misura prevedeva un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive situate sul territorio nazionale. Tali investimenti dovevano essere legati a progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.
Qual è la differenza tra i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0?
Il Piano Transizione 5.0 era complementare al Piano Transizione 4.0, con l’obiettivo di supportare non solo la trasformazione digitale delle imprese, ma anche quella energetica ed ecologica.
La Transizione 4.0, finanziata con risorse nazionali, supportava la digitalizzazione delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni strumentali tecnologicamente avanzati, nonché in attività di innovazione e riqualificazione delle competenze.
La Transizione 5.0 invece era finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e promuoveva la transizione dei processi produttivi verso un modello più efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e basato sull’uso di energie rinnovabili.
Chi poteva usufruire del credito d’imposta per la Transizione 5.0?
L’agevolazione era rivolta a tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, indipendentemente dalla data di costituzione, dal settore economico, dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Tuttavia, le imprese dovevano:
- Rispettare obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Rientravano tra i beneficiari anche le ESCO (Energy Service Company) che realizzavano l’investimento e implementavano il miglioramento energetico. L’oggetto della valutazione di efficientamento in questo caso erano i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCO interveniva per ridurre i consumi energetici.
Inoltre, erano previsti dei vincoli che escludevano le seguenti imprese:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per garantire il rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) non erano agevolabili i progetti di innovazione destinati:
A. ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
B. ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generavano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
C. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
D. ad attività nel cui processo produttivo veniva generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine avrebbe potuto causare un danno all’ambiente.
Per ogni categoria da A a D, erano previste delle eccezioni a queste esclusioni generali: ad esempio nella categoria A poteva essere agevolabile l’acquisto di attivi (beni) quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili era temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni però era consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
Quali erano gli investimenti ammessi nel Piano Transizione 5.0?
I progetti di innovazione dovevano prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (investimenti “trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentissero di conseguire una riduzione dei consumi energetici:
- di almeno il 3% della struttura produttiva (se il progetto faceva riferimento a più processi interessati);
- di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
Ai fini di questa agevolazione rientravano tra i beni immateriali anche:
A. I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantivano il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducevano meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
B. I software relativi alla gestione di impresa, solo se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.
Nel caso in cui l’impresa soddisfacesse le condizioni relative agli investimenti “trainanti” e alla riduzione dei consumi energetici, potevano essere inclusi nei progetti di innovazione anche i seguenti investimenti trainati:
- Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti con moduli fotovoltaici l’incentivo era limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
Era prevista anche la possibilità di installare pannelli e impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili a distanza. Questo significa che un’impresa poteva dislocare l’impianto di autoproduzione destinato all’autoconsumo nel sito più favorevole, fermo restando che l’energia prodotta dall’impianto venisse poi consumata nella struttura produttiva oggetto dell’investimento Transizione 5.0. - Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione energetica e digitale, ammesse nel limite del 10% degli investimenti 4.0 e FER, con tetto massimo di spesa a 300.000 € e solo su attività di formatori esterni.
Ogni percorso doveva avere una durata non inferiore a 12 ore, poteva essere realizzato anche in modalità a distanza e doveva prevedere l’attestazione dei risultati conseguiti.
Per data d’avvio si intendeva la data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che rendesse irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verificasse prima. La conclusione era la data di effettuazione dell’ultimo investimento che componeva il progetto, specificamente:
- Beni 4.0: data di effettuazione (cioè di consegna, secondo il principio di competenza);
- Produzione di energia: data fine lavori;
- Formazione: data di sostenimento dell’esame finale.
Definizioni di struttura produttiva e processo produttivo
Struttura produttiva: una o più unità locali o stabilimenti con medesima particella catastale o particelle contigue, finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o di realizzare la completa erogazione dei servizi o una parte di essi, dotati di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Processo produttivo: insieme di attività che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi e che utilizzano delle risorse (input) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output).
Processo produttivo interessato: processo produttivo coinvolto dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi.
Quantificazione del risparmio energetico
La riduzione dei consumi energetici si esprimeva in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali ammissibili (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente o alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
Il risparmio energetico veniva determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influivano sulle prestazioni energetiche.
Bisognava quindi calcolare l’Indice di Prestazione Energetica (IPE) o Energy Performance Indicator (EnPI) o Key Performance Indicator (KPI)
A quanto ammontava il credito d’imposta Transizione 5.0?
L’agevolazione consisteva in un credito d’imposta calcolato applicando alla somma degli investimenti, nei limiti di 50 milioni di euro annui e per scaglioni di investimento, 6 aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, come di seguito indicato:
La fruizione del credito d’imposta con l’applicazione delle nuove aliquote, ridefinite dalla Legge di bilancio 2025, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 01/01/2024 fino al 01/01/2025, era subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.
Quali certificazioni richiedeva il Piano Transizione 5.0?
Il progetto doveva essere certificato ex ante da un valutatore indipendente che attestasse che il progetto di innovazione rispettava i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente, era richiesta una seconda certificazione ex post, al termine dell’investimento, che confermasse l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della prima certificazione. Per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti, erano riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.
Il progetto doveva essere prevedere anche una certificazione delle spese e della documentazione contabile (fatture, documenti di trasporto e gli ulteriori documenti relativi all’acquisizione dei beni devono anche contenere il riferimento normativo all’agevolazione). Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile erano riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Chi erano i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni?
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni erano: Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCO), e ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione» con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Come si accedeva ai fondi del Piano Transizione 5.0?
aL’accesso all’agevolazione preveva le seguenti fasi:
Il credito d’imposta era utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire da 10 giorni dopo la comunicazione ricevuta dal GSE.
Poteva essere utilizzato in una o più quote entro il 31/12/2025; eventuali importi non utilizzati potevano essere riportati in avanti e utilizzati in cinque quote annuali di pari importo.
Transizione 5.0: cumulabilità
L’agevolazione non costituiva un aiuto di Stato ed era cumulabile con:
- Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno;
- Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura;
- Credito d’imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- Altre agevolazioni previste nell’ambito de programmi e strumenti UE, a condizione che il sostegno non coprisse le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non si riconoscesse complessivamente un beneficio complessivo superiore al costo sostenuto.
Riferimenti normativi
La Decisione di esecuzione del Consiglio UE 2023/16051 del 8 dicembre 2023 aveva introdotto un nuovo capitolo alla Missione 7 del Piano REPowerUE: Transizione 5.0 – Investimento 15 – Favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite un credito di imposta, prevedendo una dotazione finanziaria per questa misura pari a 6.300.000 Euro.
Il Piano transizione 5.0 è poi stato normato dall’art. 38 del D.L. n.29 del 2 marzo 2024 – convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024.
Successivamente, il Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024 ha stabilito le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.
Infine la Circolare operativa MIMIT-GSE del 16 agosto 2024 ha fornito chiarimenti tecnici sulla determinazione dei risparmi energetici, alcuni concetti basilari, i requisiti, il principio DNSH, esempi di calcolo e procedure.
Quali sono i servizi di Innova Finance collegati alla Transizione 5.0?
- Diagnosi energetica
- Progettazione Transizione 5.0 (comunicazione preventiva/conferma ordini/completamento)
- Certificazione ex ante (risparmio energetico atteso)
- Certificazione ex post (risparmio energetico raggiunto)
- Certificazione contabile delle spese
- Installazione di misuratori MID
- Perizia tecnica asseverata 4.0
- Progettazione su agevolazioni cumulabili con Transizione 5.0
E dopo la Transizione 5.0? Il Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
Con la conclusione del periodo di applicazione del Piano Transizione 5.0 relativo agli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025, il quadro delle agevolazioni a sostegno degli investimenti in innovazione e transizione tecnologica delle imprese è cambiato.
A partire dal 2026 è operativo il Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento, introdotto per sostenere gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. La nuova misura prevede un meccanismo di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, sostituendo il precedente meccanismo basato sul credito d’imposta.
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