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Cos'è e cosa prevede il Piano Transizione 5.0?
Il piano Transizione 5.0 introduce un incentivo alla doppia transizione, digitale ed energetica, dei processi produttivi, a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025. Si colloca in continuità con il Piano Transizione 4.0, che proseguirà a promuovere, con le aliquote già previste, l’acquisto di beni materiali e immateriali funzionali all’implementazione del paradigma 4.0.
La misura prevede un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive situate sul territorio nazionale. Tali investimenti devono essere legati a progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.
Qual è la differenza tra i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0?
Il Piano Transizione 5.0 è complementare al Piano Transizione 4.0, con l’obiettivo di supportare non solo la trasformazione digitale delle imprese, ma anche quella energetica ed ecologica.
La Transizione 4.0, finanziata con risorse nazionali, supporta la digitalizzazione delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni strumentali tecnologicamente avanzati, nonché in attività di innovazione e riqualificazione delle competenze.
La Transizione 5.0 invece è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e promuove la transizione dei processi produttivi verso un modello più efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e basato sull’uso di energie rinnovabili.
Chi può usufruire del credito d’imposta per la Transizione 5.0?
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, indipendentemente dalla data di costituzione, dal settore economico, dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Tuttavia, le imprese devono:
- Rispettare obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Inoltre, ci sono dei vicoli che escludono seguenti imprese:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per garantire il rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) non sono agevolabili, i progetti di innovazione destinati:
- ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Per ogni categoria da A a D, sono previste delle eccezioni a queste esclusioni generali: ad esempio nella categoria A può essere agevolabile l’acquisto di attivi (beni) quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni però è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
Quali sono gli investimenti ammessi nel Piano Transizione 5.0?
I progetti di innovazione devono prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (investimenti “trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici:
- di almeno il 3% della struttura produttiva (se il progetto fa riferimento a più processi interessati);
- di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
Ai fini di questa agevolazione rientrano tra i beni immateriali anche:
A. I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
B. I software relativi alla gestione di impresa, solo se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.
Nel caso in cui l’impresa soddisfi le condizioni relative agli investimenti “trainanti” e alla riduzione dei consumi energetici, possono essere inclusi nei progetti di innovazione anche i seguenti investimenti trainati:
- Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti con moduli fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista anche la possibilità di installare pannelli e impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili a distanza. Questo significa che un’impresa può dislocare l’impianto di autoproduzione destinato all’autoconsumo nel sito più favorevole, fermo restando che l’energia prodotta dall’impianto va poi consumata nella struttura produttiva oggetto dell’investimento Transizione 5.0. - Spese per la formazione del personale in competenze per la transizione energetica e digitale, ammesse nel limite del 10% degli investimenti 4.0 e FER, con tetto massimo di spesa a 300.000 € e solo su attività di formatori esterni.
Ogni percorso deve avere una durata non inferiore a 12 ore, può essere realizzato anche in modalità a distanza e deve prevedere l’attestazione dei risultati conseguiti.
Per data d’avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La conclusione è la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto, specificamente:
- Beni 4.0: data di effettuazione (cioè di consegna, secondo il principio di competenza);
- Produzione di energia: data fine lavori;
- Formazione: data di sostenimento dell’esame finale.
Definizioni di struttura produttiva e processo produttivo
Struttura produttiva: una o più unità locali o stabilimenti con medesima particella catastale o particelle contigue, finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o di realizzare la completa erogazione dei servizi o una parte di essi, dotati di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Processo produttivo: insieme di attività che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi e che utilizzano delle risorse (input) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output).
Processo produttivo interessato: processo produttivo coinvolto dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi.
Quantificazione del risparmio energetico
La riduzione dei consumi energetici si esprime in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali ammissibili (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente o alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Bisogna quindi calcolare l’Indice di Prestazione Energetica (IPE) o Energy Performance Indicator (EnPI) o Key Performance Indicator (KPI)
A quanto ammonta il credito d’imposta Transizione 5.0?
L’agevolazione è un credito d’imposta calcolato applicando alla somma degli investimenti, nei limiti di 50 milioni di euro annui e per scaglioni di investimento, 9 aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, come di seguito indicato:
FASCIA DI INVESTIMENTO | % RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | ||
I Unità produttiva: dal 3% al 6% oppure Processo: dal 5% al 10% | II Unità produttiva: >6% e fino al 10% oppure Processo: >10% e fino al 15% | III Unità produttiva: >10% oppure Processo: >15% |
|
0 – 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
2,5 – 10 mln | 15% | 20% | 25% |
10 – 50 mln | 5% | 10% | 15% |
Gli investimenti in impianti fotovoltaici ad elevata efficienza (cioè almeno pari al 23,5% o al 24%) formano base di calcolo del credito per un importo pari al 120% e 140% del loro costo.
Quali certificazioni richiede il Piano Transizione 5.0?
Il progetto deve essere certificato ex ante da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente, è richiesta una seconda certificazione ex post, al termine dell’investimento, che confermi l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della prima certificazione. Per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.
Il progetto deve essere prevedere anche una certificazione delle spese e della documentazione contabile (fatture, documenti di trasporto e gli ulteriori documenti relativi all’acquisizione dei beni devono anche contenere il riferimento normativo all’agevolazione). Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Chi sono i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni?
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono: Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCO), e ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione» con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Come accedere ai fondi del Piano Transizione 5.0?
L’accesso all’agevolazione prevede le seguenti fasi:
FASI | CHI | QUANDO | COSA | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | IMPRESA | [Piattaforma GSE attiva dal 07/08/2024] | Comunicazione preventiva (prenotazione risorse) | Contiene la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Da allegare:
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2 | GSE | Entro 5 giorni | Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione | Verifica la completezza di documenti e informazioni conferma all’impresa l’avvenuta prenotazione delle risorse. |
3 | IMPRESA | Entro 30 giorni dalla Ricevuta di conferma della prenotazione | Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini | Le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo dei beni 4.0 (trainanti) e dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (trainati). Da allegare:
|
4 | GSE | Entro 5 giorni | Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%) | Verifica la completezza di documenti e informazioni e conferma all’impresa l’avvenuta comunicazione di avanzamento progetto. |
5 | IMPRESA | Entro il 28/02/2026 [Piattaforma GSE attiva dal 12/09/2024] | Comunicazione di completamento | Da presentare al termine di tutti gli investimenti realizzati. Da allegare:
|
6 | GSE | Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento | Ricevuta comunicazione di completamento Ricevuta di conferma del credito utilizzabile | Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire da 10 giorni dopo la comunicazione ricevuta dal GSE.
Può essere utilizzato in una o più quote entro il 31/12/2025; eventuali importi non utilizzati possono essere riportati in avanti e utilizzati in cinque quote annuali di pari importo.
Transizione 5.0: cumulabilità
Il credito di imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno e nelle ZLS-Zone Logistiche Semplificate.
Tuttavia, l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche finanziate con risorse nazionali sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza di formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti a superamento del costo sostenuto.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il Piano “Transizione 5.0” quindi esclude la cumulabilità con misure le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo + (FSE), Fondo per la transizione giusta (JTF), Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Riferimenti normativi
La Decisione di esecuzione del Consiglio UE 2023/16051 del 8 dicembre 2023 ha introdotto un nuovo capitolo alla Missione 7 del Piano REPowerUE: Transizione 5.0 – Investimento 15 – Favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite un credito di imposta, prevedendo una dotazione finanziaria per questa misura pari a 6.300.000 Euro.
Il Piano transizione 5.0 è poi stato normato dall’art. 38 del D.L. n.29 del 2 marzo 2024 – convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024.
Successivamente, il Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024 ha stabilito le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.
Infine la Circolare operativa MIMIT-GSE del 16 agosto 2024 ha fornito chiarimenti tecnici sulla determinazione dei risparmi energetici, alcuni concetti basilari, i requisiti, il principio DNSH, esempi di calcolo e procedure.
Quali sono i servizi di Innova Finance collegati alla Transizione 5.0?
- Diagnosi energetica
- Progettazione Transizione 5.0 (comunicazione preventiva/conferma ordini/completamento)
- Certificazione ex ante (risparmio energetico atteso)
- Certificazione ex post (risparmio energetico raggiunto)
- Certificazione contabile delle spese
- Installazione di misuratori MID
- Perizia tecnica asseverata 4.0
- Progettazione su agevolazioni cumulabili con Transizione 5.0