Sono numerose le domande poste dalle aziende che hanno fruito o stanno fruendo dei benefici previsti dalle misure agevolative c.d. Iper Ammortamento e Credito di Imposta Beni 4.0.
Le incertezze sono dovute anche al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha cominciato a effettuare controlli sui contribuenti che hanno fruito di altri tipi di crediti d’imposta, ad esempio quelli per le attività di R&S regolate dal D.M. 27 Maggio 2015.
I quesiti riguardano le modalità di verifica degli enti preposti e dunque le azioni che l’azienda beneficiaria deve mettere in atto per dimostrare – oltre all’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – il rispetto dei 5 + 2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
In altri termini, si pone il tema di cosa deve fare l’azienda una volta adempiuto l’onere documentale previsto dalla legge per l’accesso al beneficio (perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato o dichiarazione del legale rappresentante – per beni di importi inferiori ad un certo valore).
Cosa dice la Normativa?
Gli obiettivi del Piano Transizione 4.0 (ex Industria 4.0) sono quelli di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dunque di favorire il trasferimento tecnologico e rafforzare l’innovazione tecnologica e digitale del sistema industriale ed imprenditoriale italiano. Premesse tali finalità, è importante ricordare quanto previsto dalla Circolare n. 4/E del 30/03/2017 ovvero che “le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche”.
Successivamente, la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 – sulla scorta del parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla risposta ad interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 – precisa che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione devono essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fini dei controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
La sola perizia è sufficiente?
Come evidente dai citati riferimenti normativi, gli oneri documentali previsti dalla legge per l’ammissibilità ai benefici 4.0 (es. perizia) non sono sufficienti.
Il mantenimento del diritto al beneficio – e quindi delle 5+2 caratteristiche – implica l’utilizzo del bene in ottica 4.0 ovvero la sussistenza di uno scambio dati bidirezionale con il sistema informativo di fabbrica e/o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
In riferimento alla caratteristica di “Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, ad esempio, la macchina non deve essere utilizzata in assenza di istruzioni ricevute da remoto salvo situazioni che non lo richiedano ma che costituiscano nell’insieme un periodo di utilizzo marginale. L’assenza di istruzioni, infatti, “non pregiudica l’applicazione del beneficio qualora si tratti di una situazione sostanzialmente marginale” (Agenzia delle Entrate – Interpello n.956-1660/2018).
Il diritto al beneficio, pertanto, non dipende solamente dall’idoneità intrinseca del bene – certificata dalla perizia – ma anche dalle condizioni di utilizzo e dalla relativa reportistica.
Dunque, a cosa serve la reportistica?
L’utilizzo del bene in ottica 4.0 deve essere documentato da parte dell’azienda beneficiaria. Ciò deriva dal fatto che gli incentivi c.d. Iper ammortamento e Credito di Imposta Beni 4.0 sono automatici e in quanto tali comportano l’inversione dell’onere della prova: il contribuente deve poter dimostrare, in caso di accertamento da parte degli enti di controllo, la sussistenza delle condizioni necessarie e richieste dalla normativa per la fruizione del beneficio.
In sede di verifica, dunque, deve essere garantito l’accesso ai dati storicizzati provanti l’avvenuto scambio dati bidirezionale nel tempo tra la macchina e il/i software di fabbrica.
Il consiglio è di verificare che il sistema informativo aziendale conservi e renda accessibili tali informazioni. A riguardo, è bene sottolineare che alcuni software in cloud non garantiscono la conservazione dei dati nel tempo: l’azienda dovrà pertanto individuare autonomamente le azioni opportune per il salvataggio della suddetta reportistica.
Quale potrebbe essere un’altra situazione critica?
In caso di macchine mobili operanti in cantieri, la mancata trasmissione dei dati può essere dovuta ad una assenza di campo ovvero a condizioni esterne ed oggettive che non dipendono dall’architettura della rete aziendale né dalle caratteristiche del bene né dal suo utilizzo. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate (Interpello n.956-1660/2018) ha chiarito che “il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione non deve essere preponderante rispetto al periodo in cui tale interconnessione è presente”.
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