Le modalità per le nuove comunicazioni obbligatorie
Come ormai noto, l’Art. 6 – Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0 – del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 pubblicato in GU il 29/03/2024 ed in vigore dal 30/03/2024, prevede nuovi obblighi per l’utilizzo dei crediti di imposta “Beni e software 4.0” oltre che “Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design”.
Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24/04/2024 stabilisce le modalità per ottemperare ai nuovi obblighi previsti, che sono in sintesi:
Per investimenti effettuati dal 30/03/2024
Comunicazione telematica in via preventiva circa l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta fruizione negli anni del credito. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.
Per investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 29/03/2024
Comunicazione telematica di completamento degli investimenti.
Per investimenti effettuati nel 2023 (per i soli Beni 4.0 e software 4.0)
A decorrere dal 30/03/2024 la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di completamento investimenti.
Con riferimento ai Beni 4.0 e software 4.0, si sottolinea che:
- per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento si seguono le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo;
- i suddetti obblighi non sono da applicarsi agli investimenti materiali effettuati dal 1 gennaio 2023 al 30 novembre 2023 e per i quali entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (investimenti di cui al comma 1057 Art. 1 della legge n. 178 del 2020).
Il modello di comunicazione (Allegato 1 del suddetto Decreto Direttoriale) è disponibile in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Ogni comunicazione, inviata prima del 18/05/2024, doveva essere firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC all”indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.
L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:
- Per la comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa";
- Per la comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa".
Invece, dalle ore 10.00 del 18/05/2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale. Attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.
I moduli dovranno essere firmati digitalmente.
L’agevolazione fiscale, dunque, non è più automatica in quanto la trasmissione del modello di comunicazione (sia preventiva che di completamento) costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020.
Beni e software 4.0
Il modello di cui all’Allegato 1 si compone di:
- frontespizio con i dati identificativi dell’impresa;
- sezioni A e B con le informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali.
Relativamente agli investimenti sono richiesti i seguenti dati:
- Periodo di realizzazione (nel formato MM-AAAA / MM-AAAA);
- Gruppo e Voce di cui all’Allegato A e/o B;
- Costi agevolabili;
- Totale credito di imposta;
- Fruizione negli anni del credito.
Si ricorda che i dati relativi agli investimenti effettuati (Gruppo, Voce e Costo agevolabile) sono riportati nella Perizia Tecnica.
Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design
Il modello di cui all’Allegato 2 si compone di:
- frontespizio con i dati identificativi dell’impresa;
- sezioni A, B1, B2, B3, C e D con le informazioni concernenti le spese agevolabili sia se sostenute direttamente sia se infragruppo.
Relativamente alle spese agevolabili sono richiesti i seguenti dati:
- Periodo di realizzazione (nel formato MM-AAAA / MM-AAAA);
- Ammontare delle spese sostenute sia direttamente che infragruppo, per ogni tipologia di spesa eleggibile;
- Totale dei Costi agevolabili;
- Totale base di calcolo del credito di imposta;
- Fruizione negli anni del credito.
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